DL 04/02/2000 n.8 - Vigente alla G.U. 12/07/2003 n. 160
ALIMENTI (ORIGINE ANIMALE)
ZOOTECNIA (ALLEVAMENTO)
Decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (in Gazz. Uff., 7 febbraio, n. 30). - Decreto convertito, con modificazioni, in l. 7 aprile 2000, n. 79 (in Gazz. Uff., 7 aprile, n. 82). -- Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (1).
(1) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti i decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 30 luglio 1999, n. 300; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare l'attuazione nazionale del regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e la regionalizzazione del settore lattiero-caseario ai fini dell'avvio del prossimo periodo di produzione lattiera, nonchè di prorogare i termini per la compensazione nazionale dei periodi pregressi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
[1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai produttori titolari di quota operanti nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorità e modalità dalle stesse preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota, salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. (1)
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonchè istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive. (2)
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonchè quelle di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonchè ai sensi dell'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e delle province autonome cui afferivano. (3)
3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'art. 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'art. 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, è curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali , dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura "per l'acquirente", agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura "per l'acquirente" è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonchè alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997. (1)
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo. (2)
4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5 e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalità previste dall'art. 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite. I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. (1)
5. Alle operazioni di compensazione nazionale , da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, si applicano i criteri di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonchè le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo art. 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo previa intimazione anche nei confronti del produttore, dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente. Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751-bis, n. 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi. (1) (4)
6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalità di controllo. E'consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purchè concorrano almeno le seguenti condizioni:
a) il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota;
b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo;
b-bis) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo.
L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare. (1)
7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'art. 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000. Il prelievo dovuto per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione. (1)
7-bis. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999, non opera ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. (2)
8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
8-bis. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale. (2)
8-ter. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria (2)] (5).
(1) Comma modificato dalla legge di conversione.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione.
(3) Comma sostituito dalla legge di conversione.
(4) Comma modificato dall'art. 129, comma 2, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(5) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
Articolo 2
[1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge] (1).
(1) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.
Allegato unico
TABELLA DI RIPARTIZIONE (1)
Piemonte ..................... 30.050
Valle d'Aosta ................. 1.700
Lombardia ................... 141.900
Bolzano ...................... 13.150
Trento ........................ 4.200
Veneto ....................... 43.750
Friuli-Venezia Giulia ......... 8.650
Liguria ......................... 400
Emilia-Romagna ............... 64.500
Toscana ....................... 3.550
Umbria ........................ 2.250
Marche ........................ 1.850
Lazio ........................ 18.600
Abruzzo ....................... 3.650
Molise ........................ 3.200
Campania ..................... 11.750
Puglia ....................... 10.850
Basilicata .................... 3.800
Calabria ...................... 2.400
Sicilia ....................... 5.750
Sardegna ...................... 8.050
TOTALE ...................... 384.000
(1) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.